Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 sulla whistleblowing in Italia, con l’obiettivo di proteggere coloro che segnalano violazioni del diritto dell’Unione europea o nazionale. La normativa si applica al settore privato, escludendo solo le piccole imprese.

L’articolo 1 del decreto mira a proteggere le persone che segnalano violazioni di normative nazionali o dell’Unione europea, rilevanti per l’interesse pubblico, apprese in contesti lavorativi pubblici o privati. Per il settore privato, l’articolo 2 delinea gli obblighi per diverse categorie di soggetti.

La normativa introduce obblighi formali, garantendo riservatezza e vietando azioni ritorsive contro i segnalanti. Viene richiesta la creazione di un canale interno per le segnalazioni, con comunicazioni informative alle rappresentanze sindacali. La gestione del canale può essere affidata a soggetti interni o esterni con adeguata autonomia e competenza.

Le Linee guida ANAC e l’art. 5 del decreto delineano le azioni richieste al gestore del canale, inclusi avviso di ricevimento, interazioni con il segnalante, valutazione e risposta alle segnalazioni entro tre mesi.

Il responsabile della procedura interna deve essere autonomo e adeguatamente formato. La scelta del canale interno deve considerare le dimensioni e la natura dell’azienda, garantendo adeguate misure di sicurezza.

Il whistleblowing si riferisce alla divulgazione volontaria di illeciti o irregolarità all’interno di un’organizzazione da parte di un individuo, noto come “segnalante” o “whistleblower”. Questa persona può essere un dipendente o una terza parte, come un fornitore o un cliente. Esistono due forme principali di whistleblowing: interno, quando la segnalazione avviene attraverso canali interni dell’azienda, e esterno, se la segnalazione interna non dovesse avere riscontro, quando la denuncia viene fatta pubblicamente, ad esempio alle autorità o alla stampa.

La validità di una segnalazione di whistleblowing dipende dal fatto che riguardi illeciti disciplinati dal diritto nazionale o europeo.

Il whistleblowing si distingue dalle lamentele personali e si riferisce a violazioni di leggi, minacce agli interessi pubblici come corruzione e frode, e situazioni gravi di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica.

I casi tipici segnalati dai whistleblower includono corruzione, discriminazione sul posto di lavoro, violazioni della legge, violazioni dei diritti umani, insider trading e uso improprio dei dati. Un sistema di whistleblowing, come il sistema di cui si sta dotando la Lirosi Autoservizi, fornisce un modo sistematico e riservato per inviare segnalazioni, facilita il dialogo protetto con i segnalanti e contribuisce a prevenire e indagare su corruzione e cattiva condotta.

 

Fino al completo avviamento della nuova piattaforma, le segnalazioni che rientrano nella fattispecie sopra descritte possono essere inviate all’indirizzo PEC whistleblowing@pec.lirosiautoservizi.com