Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 sulla whistleblowing in Italia, con l’obiettivo di proteggere coloro che segnalano violazioni del diritto dell’Unione europea o nazionale. La normativa si applica al settore privato, escludendo solo le piccole imprese.

L’articolo 1 del decreto mira a proteggere le persone che segnalano violazioni di normative nazionali o dell’Unione europea, rilevanti per l’interesse pubblico, apprese in contesti lavorativi pubblici o privati. Per il settore privato, l’articolo 2 delinea gli obblighi per diverse categorie di soggetti.

La normativa introduce obblighi formali, garantendo riservatezza e vietando azioni ritorsive contro i segnalanti. Viene richiesta la creazione di un canale interno per le segnalazioni, con comunicazioni informative alle rappresentanze sindacali. La gestione del canale può essere affidata a soggetti interni o esterni con adeguata autonomia e competenza.

Le Linee guida ANAC e l’art. 5 del decreto delineano le azioni richieste al gestore del canale, inclusi avviso di ricevimento, interazioni con il segnalante, valutazione e risposta alle segnalazioni entro tre mesi.

Il responsabile della procedura interna deve essere autonomo e adeguatamente formato. La scelta del canale interno deve considerare le dimensioni e la natura dell’azienda, garantendo adeguate misure di sicurezza.

Il whistleblowing si riferisce alla divulgazione volontaria di illeciti o irregolarità all’interno di un’organizzazione da parte di un individuo, noto come “segnalante” o “whistleblower”. Questa persona può essere un dipendente o una terza parte, come un fornitore o un cliente. Esistono due forme principali di whistleblowing: interno, quando la segnalazione avviene attraverso canali interni dell’azienda, e esterno, se la segnalazione interna non dovesse avere riscontro, quando la denuncia viene fatta pubblicamente, ad esempio alle autorità o alla stampa.

La validità di una segnalazione di whistleblowing dipende dal fatto che riguardi illeciti disciplinati dal diritto nazionale o europeo.

Il whistleblowing si distingue dalle lamentele personali e si riferisce a violazioni di leggi, minacce agli interessi pubblici come corruzione e frode, e situazioni gravi di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica.

I casi tipici segnalati dai whistleblower includono corruzione, discriminazione sul posto di lavoro, violazioni della legge, violazioni dei diritti umani, insider trading e uso improprio dei dati. Un sistema di whistleblowing, come il sistema di cui si sta dotando la Lirosi Autoservizi, fornisce un modo sistematico e riservato per inviare segnalazioni, facilita il dialogo protetto con i segnalanti e contribuisce a prevenire e indagare su corruzione e cattiva condotta.

 

Fino al completo avviamento della nuova piattaforma, le segnalazioni che rientrano nella fattispecie sopra descritte possono essere inviate all’indirizzo PEC whistleblowing@pec.lirosiautoservizi.com

 

Logo

 


Comunicazione alla Gentile Clientela

AGGIORNAMENTO 

Si informa la spettabile utenza che, preso atto della comunicazione odierna con la quale la Regione Calabria ha confermato la volontà di avviare un confronto nell’ambito del tavolo tecnico avente ad oggetto “Tariffe e agevolazioni tariffarie”, la Lirosi Autoservizi ha deciso di attendere gli esiti di tale confronto prima di procedere alla definizione e all’adozione del nuovo adeguamento tariffario, inizialmente previsto a decorrere dal 1° novembre.

pertanto fino a nuova comunicazione, continueranno ad essere applicate le tariffe attualmente in vigore.

Si ringrazia la gentile utenza per la comprensione e la collaborazione.

Leggi la notizia completa qui


 

Questo si chiuderà in 20 secondi